Credito d’imposta pubblicità

L’art. 186, del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha modificato la disciplina relativa al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.l. 24 aprile 2017, n. 50.
Per l’anno 2020:
il credito spetta nella misura del 50% (anziché il 75%);
non è necessario che vi sia un incremento delle spese sostenute nell’anno in corso rispetto a quello precedente;
la comunicazione per l’accesso deve essere presentata telematicamente nel periodo che va dall’1 settembre al 30 settembre 2020.
Gli investimenti agevolabili
Sono ammessi al credito di imposta gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, ancheon line(iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47), e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, (iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della L. 31 luglio 1997, n. 249), incluse le spese sostenute tramite società concessionarie della raccolta pubblicitaria e per pubblicità su siti web di un’agenzia di stampa.
I soggetti ammessi
Sono ammessi all’agevolazione
- le società, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile;
- i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti;
- gli enti non commerciali.
Poiché non è più richiesto il requisito incrementale, devono altresì ritenersi inclusi i soggetti i quali non abbiano effettuato alcun investimento pubblicitario nell’anno 2019 nonché i soggetti neocostituiti.
La dotazione finanziaria 2020 e limiti di utilizzo
La domanda presentata costituisce una sorta di prenotazione delle risorse, sulla base dei dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.
In sostanza, a fronte del totale delle domande presentate, verranno applicati i limiti di utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che costituisce il tetto di spesa, fissato in misura pari a 60 milioni di euro.
I fondi disponibili verranno quindi suddivisi per ciascuno dei soggetti ammessi, il cui importo di credito verrà conseguentemente riparametrato in misura percentuale.
Presentazione della domanda e utilizzo del credito
Per accedere al bonus pubblicità sarà necessario
– inviare telematicamente tra l’1 e il 30 settembre 2020 l’apposita “comunicazione per l’accesso” al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i servizi telematici resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato o soggetto incaricato;
– trasmettere dall’1 al 31 gennaio 2021, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare l’effettivo sostenimento delle spese indicate nella suddetta comunicazione.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione “orizzontale” mediante delega F24, utilizzando la sezione Erario con indicazione del codice tributo “6900” e anno di riferimento “2020”. La compensazione può essere effettuata a decorrere dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.